Consulta dei genitori
Legge Provinciale N. 5
Art. 29
Consulta dei genitori
1. Presso ogni istituzione scolastica e formativa è istituita la consulta dei genitori per
favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
2. La consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di
classe, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione, nonché dai
rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute che ne facciano richiesta, secondo
quanto disposto dallo statuto e dal regolamento interno.
3. La consulta, oltre a quanto disposto dallo statuto, formula proposte ed esprime i
pareri richiesti dal consiglio dell'istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o
svolti dall'istituzione medesima anche in relazione ad iniziative di formazione e di
coinvolgimento dei genitori.
3 bis. La consulta dei genitori può inoltre presentare proposte formali riguardo alle
attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al collegio dei docenti, che entro e
non oltre sessanta giorni fornisce risposta scritta.